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Legge 3 febbraio 1963, n. 61 · Legge 3 febbraio 1963, n. 61 — Revisione delle piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie

Legge 3 febbraio 1963, n. 61 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Con decreto del Presidente della Repubblica, sara' provveduto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle piante organiche del personale dalle cancellerie e segreterie giudiziarie addetto al Ministero di grazia e giustizia ed agli uffici giudiziari, in conformita' degli organici stabiliti dalle tabelle annesse alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e successive modificazioni.