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Legge 3 febbraio 1963, n. 57 · Legge 3 febbraio 1963, n. 57 — Integrazioni e modifiche alla legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

Legge 3 febbraio 1963, n. 57 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

Coloro che appartengono ai ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato e che alla data del 1 dicembre 1962 si trovino assegnati a prestare servizio presso uffici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione possono essere trasferiti a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere del competente Consiglio di amministrazione, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a decorrere dalla data anzidetta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianita' nella qualifica gia' ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianita' di qualifica e di carriera possedute. Gli impiegati che appartengono ai ruoli aggiunti di altre Amministrazioni e che si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente, potranno ottenere analogo trasferimento nei corrispondenti ruoli aggiunti dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione purche' ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono disposti con decreto dei Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro dell'Amministrazione di provenienza.