Legge 3 febbraio 1963, n. 532 Art. 14
Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1952-53, per la competenza, propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 772.914.452.099 - delle quali furono pagate. . . . . . . . . . . . L. 702.504.003.172 - e rimasero da pagare. . . . . . . . . . . . . . . L. 70.410.448.927 -