Legge 3 febbraio 1963, n. 531 Art. 59
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954-55 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme: Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1954-55 (articolo 55).. L. 66.305.601 - Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti(articolo 57) L. 39.239.995 - ----------------------- Residui passivi al 30 giugno 1955. L. 10.545.596 -