Legge 3 febbraio 1963, n. 530 Art. 9
Sono stabiliti nella somma di lire 70 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1953-54, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, numero 827 .