Legge 3 febbraio 1963, n. 53 Art. 15
Possono essere iscritti al Fondo anche lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1960, i quali, essendosi avvalsi del diritto di opzione, di cui al primo comma dell'articolo 31 della legge 31 marzo 1956, n. 293 , comunichino alle aziende di rispettiva appartenenza e al Fondo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di rinunciare all'opzione stessa. Per i versamenti dei contributi a norma dell' articolo 37 della legge 31 marzo 1956, n. 293 , sia i lavoratori che le aziende provvederanno in conformita' a quanto previsto dall'articolo stesso. Qualora il lavoratore in servizio alla data del 31 dicembre 1960 sia deceduto, la stessa facolta', con le stesse modalita', e' riconosciuta ai superstiti.