Legge 3 febbraio 1963, n. 53 Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079)) ((1))
------------ AGGIORNAMENTO (1) La L. 25 novembre 1971, n. 1079 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza 1 gennaio 1969, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo o relativi superstiti, che cessino dal servizio successivamente alla data di entrata, in vigore della legge stessa o che siano cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968 con diritto a pensione a carico del Fondo secondo le norme in atto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Verweist auf
- Legge 3 febbraio 1963, n. 53 Art. 19