Legge 3 febbraio 1963, n. 529 Art. 67
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1952-53 sono stabiliti nelle seguenti somme: Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1952-53 (articolo 63)......................... L. 3.163.273 - Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti(articolo 65) L. 3.095.523 - ---------------------- Residui passivi al 30 giugno 1956..... L. 6.258.796 -