Legge 3 febbraio 1963, n. 117 Art. 5
All'onere annuo di 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, in ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1966-67, si fara' fronte con i proventi di cui al precedente articolo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio negli esercizi sopra indicati.