Legge 3 febbraio 1963, n. 100 Art. 6
CAPO I Dell'istituzione e dell'ordinamento della Cassa
Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni: a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi; b) elegge, tra gli iscritti alla Cassa, otto membri del Consiglio di amministrazione e due membri effettivi ed un membro supplente del Collegio dei sindaci; c) approva i bilanci preventivo e consuntivo; d) esercita tutte le attribuzione previste dalla legge. Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni.