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Legge 3 febbraio 1963, n. 100 · Legge 3 febbraio 1963, n. 100 — Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti

Legge 3 febbraio 1963, n. 100 Art. 46

In KraftAmtlicher Text

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione ne predispone il regolamento di esecuzione che sara' emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la la previdenza sociale. Fino a quando non sara' emanato, il regolamento di cui al comma precedente, ferme restando le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 5 della presente legge, le elezioni dei delegati si svolgono secondo le norme in vigore per l'elezioni dei membri dei Consiglio degli ordini dei dottori commercialisti in quanto applicabili.