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Legge 3 febbraio 1963, n. 100 · Legge 3 febbraio 1963, n. 100 — Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti

Legge 3 febbraio 1963, n. 100 Art. 41

CAPO V Della gestione finanziaria

In KraftAmtlicher Text

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidita' sono impiegate: 1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato; 2) in titoli di Istituti esercenti i credito fondiario; 3) in beni immobili; 4) in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma che non ecceda il 40 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato. In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione puo' anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati. Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoto e della previdenza sociale.