Legge 3 febbraio 1963, n. 100 Art. 4
CAPO I Dell'istituzione e dell'ordinamento della Cassa
Il presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in carica fino a quando il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e puo' essere rieletto. Il presidente e' coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, e' sostituito dal vice presidente eletto dal Consiglio di amministrazione.