Legge 3 febbraio 1963, n. 100 Art. 34
CAPO IV Del trattamento di assistenza
Il trattamento di assistenza si attua con provvidenze o con la concessione di sussidi a favore degli inscritti che si trovino in stato di bisogno.
CAPO IV Del trattamento di assistenza
Il trattamento di assistenza si attua con provvidenze o con la concessione di sussidi a favore degli inscritti che si trovino in stato di bisogno.