Legge 3 febbraio 1963, n. 100 Art. 22
CAPO II Del patrimonio
I redditi del patrimonio di cui alla lettera c) della articolo 17 sono costituti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili.
CAPO II Del patrimonio
I redditi del patrimonio di cui alla lettera c) della articolo 17 sono costituti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili.