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Legge 27 gennaio 1963, n. 19 · Legge 27 gennaio 1963, n. 19 — Tutela giuridica dell'avviamento commerciale

Legge 27 gennaio 1963, n. 19 Art. 6Indennizzo per espropriazione

In KraftAmtlicher Text

In caso di espropriazione per pubblica utilita', il conduttore puo' avvalersi delle norme di cui agli articoli 27 e 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , per fare valere il diritto al compenso spettantegli in virtu' del precedente articolo 4. Sull'indennita' di esproprio il diritto del conduttore al compenso di cui all'articolo 4 viene soddisfatto nei limiti e secondo i criteri stabiliti dallo stesso articolo. Nel corso del giudizio di cui al comma precedente l'autorita' giudiziaria puo' disporre a favore del locatore espropriato, con ordinanza costituente titolo esecutivo, il pagamento di un acconto sull'indennita' di espropriazione.