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Legge 26 gennaio 1963, n. 91 · Legge 26 gennaio 1963, n. 91 — Riordinamento del Club alpino italiano

Legge 26 gennaio 1963, n. 91 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, il Club alpino italiano e le sue sezioni sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato. La equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero dal pagamento delle imposte dirette, ne' si esclude al trattamento tributario del personale dipendente.