Legge 26 gennaio 1963, n. 91 · Legge 26 gennaio 1963, n. 91 — Riordinamento del Club alpino italiano
Legge 26 gennaio 1963, n. 91 Art. 12
Alla copertura dell'onere previsto dall'articolo 5 della presente legge sara' provveduto, per l'esercizio finanziario 1962-63, mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.