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Legge 19 gennaio 1963, n. 15 · Legge 19 gennaio 1963, n. 15 — Modifiche e integrazione al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765: "Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali", e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450: "Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sui lavoro agricolo", e successive modificazioni ed integrazioni

Legge 19 gennaio 1963, n. 15 Art. 15

In KraftAmtlicher Text

Per i compiti di cui all'articolo precedente e per la realizzazione degli altri fini di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 335 , si provvede con una addizionale in misura pari all'1 per cento sui premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in sostituzione dei contributi previsti ai n. 1) e 2) dell'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335 . Dal gettito della predetta addizionale sara' annualmente prelevato e versato al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all' articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n 264 , l'ammontare delle somme occorrenti per lo svolgimento delle attivita' addestrative a favore degli invalidi del lavoro a norma del precedente articolo. L'ammontare e' da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale sulla base del piano di cui al precedente articolo 14. L'addizionale, detratte le spese di cui al comma precedente, sara' devoluta all'A.N.M.I.L. per i suoi compiti istituzionali e per quelli previsti dall'articolo 14 della presente legge.