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Legge 9 gennaio 1963, n. 9 · Legge 9 gennaio 1963, n. 9 — Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri

Legge 9 gennaio 1963, n. 9 Art. 26

In KraftAmtlicher Text

Chiunque viola le disposizioni della presente legge, rendendo false dichiara, o compiendo altri atti fraudolenti, ((e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila)) .