Legge 31 dicembre 1962, n. 1865 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e la Jugoslavia concluso a Roma il 3 dicembre 1960.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e la Jugoslavia concluso a Roma il 3 dicembre 1960.