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Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 · Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 — Impiego pacifico dell'energia nucleare

Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 Art. 7

CAPO II DEI MATERIALI ED IMPIANTI NUCLEARI

In KraftAmtlicher Text

La costruzione degli impianti industriali o scientifici per l'impiego dell'energia nucleare e' sottoposta a vigilanza del Comitato nazionale per l'energia nucleare, il fine di accertarne la corrispondenza tecnica con il progetto per il quale e' stata accordata l'autorizzazione. Gli impianti industriali o scientifici per l'impiego dell'energia nucleare prima della messa in esercizio debbono essere sottoposti al collaudo, che e' effettuato dal Comitato nazionale per l'energia nucleare in conformita' dell' articolo 2, n. 3), della legge 11 agosto 1960, n. 933 .