Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 31 dicembre 1962, n. 1833 · Legge 31 dicembre 1962, n. 1833 — Modificazioni ed integrazioni alla disciplina della responsabilita' patrimoniale dei dipendenti dello Stato, adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici e semplificazione delle procedure di liquidazione dei danni

Legge 31 dicembre 1962, n. 1833 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Alla liquidazione dei danni, alla stipulazione e al pagamento delle transazioni per sinistri comportanti risarcimenti non superiori, per ciascun atto, all'importo di lire 3.000.000, provvedono gli uffici centrali o periferici ai quali e' in carico l'autoveicolo o il diverso mezzo meccanico. In ogni caso la transazione deve essere autorizzata dal capo dell'ufficio centrale o periferico al quale e' in carico l'autoveicolo o di quello gerarchicamente superiore, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata. L'assegnazione e la gestione dei fondi occorrenti agli uffici periferici per le liquidazioni ed i pagamenti di cui al comma precedente avverranno secondo le modalita' indicate nella legge 17 agosto 1960, n. 908 .