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Legge 29 dicembre 1962, n. 1745 · Legge 29 dicembre 1962, n. 1745 — Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle societa' e modificazioni della disciplina della nominativita' obbligatoria dei titoli azionari

Legge 29 dicembre 1962, n. 1745 Art. 15

In KraftAmtlicher Text

Coloro che prestano opera di intermediazione nella circolazione delle azioni sono soggetti, quando si rendano sotto qualsiasi forma fittiziamente intestatari di titoli appartenenti a terzi, alla pena pecuniaria in misura pari al 10 per cento del valore nominale dei titoli stessi. Se il fatto e' compiuto al fine di sottrarre il reddito delle azioni alle imposte dirette si applicano a carico degli intestatari fittizi, ancorche' non rivestano la qualita' indicata nel primo comma, ed a carico degli effettivi proprietari le sanzioni previste dall'articolo 252 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. ((3a))

------------- AGGIORNAMENTO (3a) La L. 23 dicembre 1966, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste [...] dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , sempreche' si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalita' e agli adempimenti omessi". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1966.