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Legge 3 dicembre 1962, n. 1712 · Legge 3 dicembre 1962, n. 1712 — Istituzione di Comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Legge 3 dicembre 1962, n. 1712 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

I membri dei Comitati durano in carica per un quadriennio, e, al lo scadere del termine, cessato dalle funzioni anche se sotto nominati nel corso del quadricennio, in sostituzione, di membri deceduti, dimissionario o decaduti dalla carica. Le riunioni dei Comitati sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri. I membri che rimangono assenti, senza giustificato motivo, per piu' di tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con decreto Il Comitato e' convocato dal presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni. I pareri e le proposte di competenza sono adottati a maggioranza di voti; in caso di a parita', prevale il voto del presidente. La partecipazione al Comitato non ha diritto a compensi.