Legge 31 ottobre 1962, n. 1509 Art. 3
L'ammontare del fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all' art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429 , rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1962 - 1963, in lire 35.300.000.000.
Verweist auf
- Legge 31 ottobre 1962, n. 1509 Art. 17