Legge 24 ottobre 1962, n. 1553 Art. 2
L'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo e' posto a carico del Fondo per scopi di pubblica utilita' di cui all' articolo 15, terzo comma, del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 . L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato a prelevare dal Fondo stesso l'importo necessario ad integrare le riserve matematiche per la corresponsione delle rendite e dei capitali nella misura prevista dalla legge 12 febbraio 1955, n. 42 .