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Legge 18 ottobre 1962, n. 1574 · Legge 18 ottobre 1962, n. 1574 — Estinzione anticipata dei mutui assunti dai Comuni non capoluogo, a pareggio dei bilanci fino al 1958 incluso, con enti finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti

Legge 18 ottobre 1962, n. 1574 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Sulle somme erogate per la estinzione anticipata dei mutui di cui all'articolo precedente, la Cassa depositi e prestiti liquidera' gli interessi, per il periodo corrente dalla data del mandato fino al 31 dicembre successivo, al saggio vigente per la concessione dei mutui al momento in cui e' stata deliberata l'operazione. Il debito costituito dalle somme erogate in un anno, aumentate degli interessi maturati, sara' estinto dai Tesoro dello Stato in trentacinque annualita', decorrenti dall'anno successivo, allo stesso saggio d'interesse.