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Legge 13 ottobre 1962, n. 1496 · Legge 13 ottobre 1962, n. 1496 — Modifiche all'ordinamento dell'Associazione italiana della Croce rossa

Legge 13 ottobre 1962, n. 1496 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Presso il Comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce rossa e' istituito un Comitato nazionale femminile. La presidente del Comitato nazionale femminile e' nominata dal Presidente generale dell'Associazione. Presso ogni Comitato provinciale ed ogni Sottocomitato e' istituita una Sezione femminile. L'ordinamento e i compiti del Comitato nazionale e delle Sezioni femminili sono stabiliti dal Consiglio direttivo del Comitato centrale.