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Legge 10 ottobre 1962, n. 1549 · Legge 10 ottobre 1962, n. 1549 — Integrazioni e modificazioni della legge 24 agosto 1941, n. 1044, per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po

Legge 10 ottobre 1962, n. 1549 Art. 7Indennita' di espropriazione

In KraftAmtlicher Text

L'indennita' da concedersi ai proprietari degli immobili da espropriare per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere, previste dalla legge 21 agosto 1941, n. 1044 , e dalla presente legge, e' determinata nella misura stabilita dai commi terzo e quarto dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 . La determinazione venale degli immobili e' fatta tenendo conto della situazione al momento della espropriazione e della occupazione, senza che possano intuire le modificazioni che siano successivamente intervenute in dipendenza, sia diretta che indiretta di opere pubbliche costruite e progettate nel porto a zona industriale, o di piani attinenti alla zona medesima. Qualsiasi contestazione concernente l'indennita' di espropriazione non interrompe il corso dell'espropriazione stessa e non ne impedisce gli effetti. L'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni trenta giorni dalla data di notificazione del decreto, di espropriazione. Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di decreto dominio e, in genere, ogni altra azione esperibile sulle aree soggette ad espropriazione non possono interrompere il corso di questa ne' impedirne gli effetti. Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti dei terzi, compresi quelli da uso civico, si trasferiscono, ad ogni effetto, sulla indennita', di espropriazione.