Legge 6 ottobre 1962, n. 1548 Art. 1
E' autorizzata la spesa per l'erogazione della quota fissa annua di associazione dell'Italia al Gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zinco (Groupe d'etude international du plomb et du zinc) costituito nell'ambito delle Nazioni Unite, nonche' dalla quota suppletiva annua proporzionale alla produzione, al consumo ed al volume degli scambi.