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Legge 6 ottobre 1962, n. 1542 · Legge 6 ottobre 1962, n. 1542 — Contributo per il 1959 all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Near East - U.N.R.W.A)

Legge 6 ottobre 1962, n. 1542 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvedera', anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 61 , mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.