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Legge 6 ottobre 1962, n. 1469 · Legge 6 ottobre 1962, n. 1469 — Modifica dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, sulla corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti e interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia

Legge 6 ottobre 1962, n. 1469 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Le domande occorrenti per ottenere gli indennizzi previsti dalla legge 8 novembre 1956, n. 1325 , debbono essere prodotte al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, nel termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sono considerate valide le domande gia' presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.