Legge 23 agosto 1962, n. 1335 Art. 5
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, nei singoli esercizi, alle variazioni di bilanci) occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, nei singoli esercizi, alle variazioni di bilanci) occorrenti per l'applicazione della presente legge.