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Legge 18 agosto 1962, n. 1357 · Legge 18 agosto 1962, n. 1357 — Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.)

Legge 18 agosto 1962, n. 1357 Art. 9

TITOLO II ORGANI DELL'ENTE E LORO ATTRIBUZIONI

In KraftAmtlicher Text

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente almeno ogni quattro mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai membri effettivi del Collegio sindacale. Per la validita' delle sedute del Consiglio e' necessaria la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti. Ogni membro ha diritto a un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario del Consiglio vengono esercitate dal direttore dell'Ente. Le votazioni riguardanti le persone sono fatte a scrutinio segreto.