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Legge 18 agosto 1962, n. 1357 · Legge 18 agosto 1962, n. 1357 — Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.)

Legge 18 agosto 1962, n. 1357 Art. 7

TITOLO II ORGANI DELL'ENTE E LORO ATTRIBUZIONI

In KraftAmtlicher Text

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede l'assemblea nazionale, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea nazionale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e sopraintende al funzionamento dell'Ente. In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni seno assunte dal vicepresidente. Il presidente, designato con votazione a scrutinio segreto secondo le norme del precedente articolo 6, e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica cinque anni.