Legge 18 agosto 1962, n. 1357 Art. 5
TITOLO II ORGANI DELL'ENTE E LORO ATTRIBUZIONI
Spetta all'assemblea nazionale: ((a) eleggere, tra gli iscritti all'Ente, il presidente ed il vice presidente dell'Ente e sei membri del consiglio di amministrazione, di cui cinque tra gli iscritti ed uno tra i pensionati; eleggere il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza degli iscritti e il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza dei pensionati)) . b) approvare il programma di massima per l'attuazione degli scopi statutari; c) determinare, per il quinquennio e su proposta del Consiglio di amministrazione, il compenso mensile spettante al presidente, nonche' il compenso annuo spettante ai membri del Collegio sindacale e l'indennita' di presenza ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; d) approvare il regolamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali; e) approvare il conto consuntivo predisposto dal Comitato esecutivo e approvato dal Consiglio di amministrazione.