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Legge 16 agosto 1962, n. 1417 · Legge 16 agosto 1962, n. 1417 — Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche e miglioramento del trattamento previdenziale

Legge 16 agosto 1962, n. 1417 Art. 5

TITOLO SECONDO Organi dell'Ente

In KraftAmtlicher Text

Il presidente e' eletto dal Comitato direttivo, che lo sceglie tra i membri dello stesso Comitato rappresentanti le iscritte all'Ente. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del Comitato direttivo che lo ha eletto. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Comitato direttivo e il Comitato esecutivo. In caso di assenza o di impedimento, e' sostituito dal vicepresidente, che e' eletto e dura in carica con le stesse modalita' e per lo stesso periodo previsti per il presidente.