Legge 16 agosto 1962, n. 1417 Art. 46
TITOLO SETTIMO Disposizioni transitorie e finali
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente provvedera' a regolarizzare i suoi organi.
TITOLO SETTIMO Disposizioni transitorie e finali
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente provvedera' a regolarizzare i suoi organi.