Legge 16 agosto 1962, n. 1417 Art. 41
TITOLO SESTO Disposizioni comuni alle gestioni
Gli oneri per spese generali e di amministrazione sono posti a carico di ciascuna delle gestioni di previdenza e di assistenza nella seguente misura: 1) l'intero importo degli oneri direttamente imputabili ad ognuna delle gestioni predette; 2) Una quota degli oneri indivisibili o non direttamente imputabili, in proporzione alla attivita' svolta dall'Ente per conseguire gli scopi dei vari trattamenti. I coefficienti, per il calcolo delle quote di cui al n. 2) sono determinati annualmente dal Comitato direttivo.