Legge 16 agosto 1962, n. 1417 Art. 32
TITOLO QUARTO Trattamento di previdenza
((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 127)) . La pensione di invalidita' si consegue a qualunque eta' nel caso di inabilita' totale e permanente alla professione di ostetrica, purche' risultino versati almeno cinque anni di contribuzione. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 127)) . ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 127)) .