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Legge 16 agosto 1962, n. 1417 · Legge 16 agosto 1962, n. 1417 — Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche e miglioramento del trattamento previdenziale

Legge 16 agosto 1962, n. 1417 Art. 32

TITOLO QUARTO Trattamento di previdenza

In KraftAmtlicher Text

((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 127)) . La pensione di invalidita' si consegue a qualunque eta' nel caso di inabilita' totale e permanente alla professione di ostetrica, purche' risultino versati almeno cinque anni di contribuzione. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 127)) . ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 127)) .