Legge 16 agosto 1962, n. 1417 Art. 3
TITOLO PRIMO Carattere e finalita' dell'Ente
L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore delle proprie iscritte, nelle forme e con i mezzi previsti dalla presente legge. Sono riconosciuti all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.