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Legge 16 agosto 1962, n. 1291 · Legge 16 agosto 1962, n. 1291 — Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici

Legge 16 agosto 1962, n. 1291 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

Nei riguardi dei consiglieri di prima, di seconda e terza classe del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato che compiranno, dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianita' minima prescritta per l'ammissione al concorso per merito distinto o agli esami di idoneita' per la promozione a direttore di sezione del ruolo stesso, e' richiesta, ai fini della validita' del requisito di cui all'articolo 159 - secondo comma - del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 , l'applicazione, per almeno uno dei tre periodi ivi previsti, ai servizi delle ragionerie delle Amministrazioni centrali o delle Ragionerie regionali dello Stato. Per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza (tabella B) della Ragioneria generale dello Stato la anzianita' di servizio prevista dall'articolo 275 lettera a) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' ridotta da otto a cinque anni.