Legge 16 agosto 1962, n. 1291 Art. 35
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera', per gli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63, mediante riduzione degli stanziamenti di parte ordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi destinati a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.