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Legge 16 agosto 1962, n. 1291 · Legge 16 agosto 1962, n. 1291 — Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici

Legge 16 agosto 1962, n. 1291 Art. 33

In KraftAmtlicher Text

Nella prima applicazione dei ruoli di cui agli annessi quadri VI e X i posti previsti per ciascuna delle qualifiche saranno conferiti a domanda, da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della, presente legge, agli impiegati dei corrispondenti ruoli ordinari ed aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato, mediante decreto del Ministero del tesoro, eventualmente di concerto con gli altri Ministeri interessati, previo parere del Consiglio di amministrazione della Ragioneria generale dello Stato e con effetto dal 1 luglio 1962. Gli impiegati inquadrati ai sensi del comma precedente conservano l'anzianita' di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianita' della qualifica gia' ricoperta. Gli impiegati provenienti dai ruoli aggiunti saranno collocati dopo l'ultimo impiegato, proveniente dai ruoli ordinari.