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Legge 16 agosto 1962, n. 1291 · Legge 16 agosto 1962, n. 1291 — Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici

Legge 16 agosto 1962, n. 1291 Art. 23

In KraftAmtlicher Text

Gli archivisti, gli applicati e gli applicati aggiunti dei ruoli delle carriere esecutive della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie provinciali dello Stato che, abitualmente, esercitano le mansioni indicate nei precedenti articoli 11 e 12 sono rispettivamente collocati, con le anzianita' possedute, nelle corrispondenti qualifiche di operatori tecnici di prima o di seconda classe e di dattilografo aggiunto previste dai relativi nuovi ruoli. I rimanenti impiegati dei ruoli predetti sono collocati con l'anzianita' posseduta nelle altre corrispondenti qualifiche. Il disposto dei precedenti commi si applica anche al personale inquadrato nei ruoli ivi indicati, ai sensi dei successivi articoli 24, 26 e 29.