Legge 12 agosto 1962, n. 1428 Art. 2
Piena ed intera escuzione, e' data alla Convenzione ed all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' dell'articolo 16 della Convenzione suddetta.
Piena ed intera escuzione, e' data alla Convenzione ed all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' dell'articolo 16 della Convenzione suddetta.