Legge 12 agosto 1962, n. 1391 Art. 33
E' prorogata per l'esercizio finanziario 1962-63 l'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 27 giugno 1955, n. 514 , recante attribuzioni al Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del territorio medesimo.