Legge 12 agosto 1962, n. 1378 Art. 2
Piena ed Intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo XXI della Convenzione stessa.
Piena ed Intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo XXI della Convenzione stessa.