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Legge 12 agosto 1962, n. 1353 · Legge 12 agosto 1962, n. 1353 — Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati

Legge 12 agosto 1962, n. 1353 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

Le pensioni di privilegio e quelle di riversibilita' di pensioni dirette di privilegio, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1960, vengono riliquidate con effetto da tale data. Il nuovo trattamento e' determinato in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli per la corrispondente pensione relativa a cessazione dal servizio dalla predetta data in poi.